Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of previously examined and rejected grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it was a mere repetition of grievances already fully examined and rejected by the lower courts. The defendant argued for leniency based on cooperation and against the application of recidivism, but the appellate court provided sufficient reasoning regarding the timing and vagueness of the defendant's statements and the failure of probation. Consequently, the court upheld the conviction for drug possession and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already fully examined and rejected by the courts of first instance and appeal, without presenting new grounds or arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
da: KOLEKA ANTON (CUI 01S32Q3) nato il 16/03/1985 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che, con sentenza del 20 maggio 2025, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Venezia in data 3 luglio 2024, che aveva condannato Koleka Anton per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, per destinazione ad uso non esclusivamente personale, di sostanza stupefacente di tipo cocaina; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, formulando due motivi di censura; che, con un primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un secondo motivo, si lamentano vizio di motivazione e violazione di legge, per la mancata disapplicazione della recidiva contestata.
Considerato che il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella mera riproposizione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito, oltre che, comunque, manifestamente infondate; che, quanto al primo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello ha reso una motivazione congrua, non essendo stata apprezzata una attività di collaborazione dell'imputato tesa ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori; che, in particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come le dichiarazioni rese dall'imputato siano intervenute solo molto tempo dopo l'arresto e siano risultate "estremamente generiche", non contenendo indicazioni utili sui luoghi precisi di destinazione della sostanza, sui fornitori effettivi, né sulla esatta indicazione della abitazione di tale Erald dal quale l'imputato affermava di avere ricevuto incarico di trasporto e di consegna della droga; che, quanto al secondo motivo, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva contestata, la sentenza impugnata reca una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia che l'imputato è gravato da due precedenti specifici e ravvicinati e valorizza il fallimento dell'affidamento in prova dell'imputato e l'avere dimostrato la propria proclività a delinquere, avendo asserito di avere ricevuto incarico da soggetto conosciuto durante un periodo carcera rio; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 2consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M