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Ordinanza — n. 13203/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and merits review preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13203/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments were generic and merely reiterated points already rejected by the Court of Appeal. The court found the lower court's decision well-motivated regarding the defendant's lack of repentance and the insufficiency of the informant's statements. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are generic, manifestly unfounded, or refer to merits precluded in this instance, requiring the appellant to bear the costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments merits preclusion procedural costs Cassa delle ammende cooperazione giudiziaria in materia penale partecipazione al reato pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
artt. 20-bis cod. pen
309 del 1990; che, con un primo motivo di doglianza, la difesa denuncia l'erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello; che, con riferimento al primo motivo di doglianza concernente il ricorso alle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 05/11/1988 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Campanella Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Bari aveva parzialmente riformato - rilevando la prescrizione di talune ipotesi di reato concernenti la violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 - la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia del 27 marzo 2023, che aveva condannato l'imputato ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un primo motivo di doglianza, la difesa denuncia l'erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 53, della legge n. 689 del 1981, assumendo che all'imputato non sarebbe stata rappresentata la possibilità, introdotta dalla riforma, di ricorrere alle pene sostitutive brevi; che, in particolare, la Corte territoriale avrebbe valorizzato elementi meramente valutativi e non pertinenti, senza considerare che l'imputato è divenuto collaboratore di giustizia e ha reso dichiarazioni su fatti di "lupara bianca" - facendo condannare il fratello ed il nonno - espressione di una precisa scelta di vita del soggetto; che, con un secondo motivo di ricorso, la parte censura il rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 73, comma 7, del d.p.r. n. 309 del 1990, fondato sul mancato deposito del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ad opera della difesa; deposito che, tuttavia, sarebbe stato possibile solo ad opera dell'autorità giudiziaria essendo trascorsi più di cinque giorni dalla redazione del verbale; che, in aggiunta, si rileva la natura meramente indiziarla delle intercettazioni poste a fondamento della condanna e si sollecita una valutazione dell'interrogatorio reso dall'imputato in data 27 marzo 2023, il quale avrebbe potuto giustificare l'applicazione della diminuente invocata; che, con un terzo motivo di ricorso, si lamenta la contraddittorietà della motivazione, da un lato, per la recidiva riconosciuta, in quanto basata su un solo precedente del 2016 e, dall'altro, per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, poiché, ad avviso della difesa, nel caso di specie avrebbero potuto adeguare il trattamento sanzionatorio ai fatti per cui si procede.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello; che, con riferimento al primo motivo di doglianza concernente il ricorso alle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., la prospettazione difensiva semplicemente si discosta - con una prospettazione tanto generica quanto quella di appello - dalla motivazione del provvedimento impugnato; A2 \che i giudici di merito hanno logicamente motivato la propria decisione valorizzando sia la mancanza di resipiscenza del soggetto - il quale dopo aver commesso i reati oggetto del presente procedimento ha nuovamente violato l'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 - sia la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale (pagg. 10-11 della sentenza), elementi che gettano una luce negativa sull'affidabilità del soggetto; che, il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 è inammissibile, in quanto i giudici di merito hanno fornito dettagliata motivazione sul punto, non limitata al profilo della mancata considerazione delle dichiarazioni del prevenuto; che, dalla motivazione della sentenza, emerge che tali dichiarazioni, come il resto del quadro istruttorio, sono state prese in considerazione nella loro sostanziale inconsistenza, perché riferite solo a nominativi di soggetti a cui le investigazioni erano già ampiamente giunte, a fronte di una censura del tutto generica in appello, meramente reiterata nella sua genericità anche con il ricorso per cassazione, nuovamente riferito alle dichiarazioni accusatorie e alla pretesa inconsistenza delle intercettazioni; che, anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché generico, manifestamente infondato e riferito a profili di merito, il cui esame è precluso in questa sede; che, infatti, la Corte distrettuale, ancorando la propria decisione a quella del giudice di primo grado, ha ampiamente motivato il rigetto della richiesta di riconoscere le attenuanti generiche e di esclusione della recidiva, valorizzando lo stile di vita tenuto dall'imputato prima e dopo i fatti per cui si procede, evidentemente dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché la proporzionalità della pena rispetto ai reati oggetto del presente procedimento e, più in generale, la mancanza di elementi positivi di giudizio.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Maria Andronio ,A i Stasi 4