Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the only permissible grounds for challenging a settlement judgment are specific defects regarding the parties' consent or the prosecutor's agreement. The appellant failed to allege any of these statutory exceptions, thereby missing the narrow scope of review allowed for such cases. Consequently, the court imposed the procedural costs and a fine on the appellant in accordance with the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Only defects regarding the party's will, prosecutor's consent, divergent content, or illegal penalty application are admissible grounds for cassation against a settlement judgment; failure to allege these renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA MAMADOU LAMINE nato il 05/02/1992 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Sylla Mamadou Lamine ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggia mento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Catania, 15 ottobre 2025), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., per non avere il giudice valutato alcun elemento posto a favore dell'imputato.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitatívamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M P.Q.M