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Ordinanza — n. 13200/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13200/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too general and lacked specificity regarding the sentencing calculation. The defense argued an error in the criminal record concerning recidivism and questioned the temporal gap for consecutive sentencing, but the appellate court had already addressed these points. Since the defense admitted waiving the recidivism objection, the court found no need to re-examine it, rendering the remaining complaints insufficient for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 99 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and do not demonstrate a lack of motivation or a violation of law by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds recidivism waiver consecutive sentencing generalized complaints sentencing reduction procedural onus revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 99, fourth paragraph, c.p.
309 del 1990; che, con un primo motivo di ricorso, si denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, relativamente all'applicazione della recidiva contestata di cui all'art. 99, quarto comma, cod.
artt. 110 cod. pen
art. 416-bis cod. pen
pen.; che, secondo la prospettazione difensiva, tale decisione si fonderebbe sul casellario giudiziale dell'imputato, nel quale però figurerebbe per errore una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., anziché per quello di cui all'art.
art. 416 cod. pen
pen.; che, secondo la prospettazione difensiva, tale decisione si fonderebbe sul casellario giudiziale dell'imputato, nel quale però figurerebbe per errore una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: RAFFONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 19/07/1961 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Raffone Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 maggio 2025, con la quale la Corte di appello di Roma aveva parzialmente riformato - rideterminando la pena in anni cinque di reclusione ed euro 14.500,00 di multa, revocando la sanzione accessoria della interdizione legale e sostituendo l'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a temporanea - la sentenza del Tribunale di Roma, del 26 settembre 2018, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un primo motivo di ricorso, si denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, relativamente all'applicazione della recidiva contestata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; che, secondo la prospettazione difensiva, tale decisione si fonderebbe sul casellario giudiziale dell'imputato, nel quale però figurerebbe per errore una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., anziché per quello di cui all'art. 416 cod. pen.; che tale l'errore, benché sottoposto all'attenzione della Corte di appello con apposito motivo e successivamente oggetto di rinuncia da parte dell'imputato, sarebbe comunque rilevabile anche giudizio di cassazione, in quanto residuale e inerente alla ridetermínazione della pena finale; che con un secondo motivo di doglíanza, si lamenta la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui i giudici di merito, nonostante il riconoscimento del medesimo disegno criminoso, avrebbero comunque applicato un aumento di pena pari a tre mesi di reclusione per ogni reato avvinto dal vincolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen., non tenendo conto dello scarto temporale esiguo.

Considerato che i motivi proposti sono inerenti al trattamento punitivo e sono formulati in modo non specifico, a fronte di una corretta motivazione della sentenza sul punto; che, in particolare, la difesa non contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'unico motivo residuo, dopo la rinuncia a tutte le altre censure, era quello relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante e sulla recidiva reiterata, nonché dell'applicazione di una pena più mite; che, dunque, la Corte d'appello non aveva alcuna onere di motivare circa la sussistenza della recidiva, perché la censura su tale profilo era stata rinunciata, come ammesso dalla stessa parte nel ricorso per cassazione; che, quanto all'aumento per la continuazione, lo stesso è logicamente giustificato, in quanto stato esiguo, in relazione sia all'entità della pena base siaalla gravità dei reati satellite, nell'ambito di un trattamento sanzionatorio complessivamente mite.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.M