Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a sentencing judgment rather than a conviction judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentencing judgment, which is not subject to cassation review. The lower court had applied a penalty requested by the defendant under the drug trafficking statute, and the prosecution argued the appeal lacked valid grounds. The Court ruled that since the appeal did not address the specific exceptions listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure, the defendant bore the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINELLI NICOLA nato a NAPOLI il 25/09/1974 avverso la sentenza del 03/10/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 3 ottobre 2025, con cui il GIP del Tribunale di Napoli ha applicato a Molinelli Nicola la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.); che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che tali situazioni non sono riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Maria Andronio DIEPOSITAT N C:" l o Pfi 2026 2