Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for inadmissibility due to lack of valid grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant, Frezza Mario, challenged a plea bargain sentencing regarding drug offenses but reiterated grounds he had previously waived. The court ruled that only specific defects regarding the plea agreement's validity constitute valid grounds for appeal, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to defects in the plea's voluntariness, prosecutor consent, or sentencing application; appeals reiterating waived grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: FREZZA MARIO nato a VILLARICCA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Frezza Mario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Napoli, 30 settembre 2025), per reati in materia di stupefacenti, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che la difesa si limita ribadire in questa sede doglianze alle quali aveva rinunciato, concordando sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Maria Andronio P,i1tonelì Di stasi 0.r3c:11-Al: c i 1 O AP 2026' 2 il