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Ordinanza — n. 13193/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise particular leniency argument in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13193/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the cause of non-punishment for particular leniency under Article 131-bis of the Penal Code, citing his good conduct and the time elapsed since the 2017 offense. The court rejected this claim because the appellant did not raise this specific issue in the appeal judgment, violating procedural rules, and noted that the lower court had already considered his conduct and the severity of the drug quantity.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on the non-application of the cause of non-punishment for particular leniency is inadmissible if the specific ground was not raised in the appeal judgment, thereby forfeiting the right to raise it at the cassation stage.

Parole chiave

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cause of non-punishment particular leniency inadmissibility of appeal failure to deduce procedural forfeiture abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 110 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASABURI SALVATORE nato a NAPOLI il 10/04/1984 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Casaburi Salvatore è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 292, 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, perché deteneva kg 73,400 di TLE; che avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., assumendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato, da un lato, la corretta condotta processuale tenuta dall'imputato e, dall'altro, il considerevole lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, risalente al 2017.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; che infatti la difesa non contesta la corrispondenza tra i motivi di appello riportati nella sentenza impugnata, tra cui non figura una censura sulla particolare tenuità del fatto, e quelli effettivamente proposti; che, in ogni caso, anche dall'atto di appello si evince che nessuna censura riguardava specificamente il profilo dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; che, in ogni caso, il giudice d'appello ha operato una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, evidenziando come il corretto comportamento processuale dell'imputato sia stato apprezzato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche ma il fatto appaia di oggettiva gravità, alla stregua del non modesto quantitativo di TLE caduto in sequestro, delle modalità di detenzione presso l'abitazione, e tenuto altresì conto della negativa personalità dell'imputato, che annovera la prima condanna per violazioni doganali già nel 2010 e poi numerose altre, dimostrando come quello in esame sia un terreno privilegiato di manifestazione della sua antisocialità (pag. 2 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Maria Andr nio An one DYT O 026 FLE 4,14..itz: