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Ordinanza — n. 13187/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a plea bargain sentence rather than a standard custodial sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13187/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a judgment applying a plea bargain sentence. The appellant argued for alternative sentencing measures, but the court noted that appeals against plea agreements are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors or lack of correlation between the request and the ruling. Since the appellant's arguments did not meet these narrow exceptions, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 545-bis, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against judgments applying plea bargain sentences are inadmissible except for specific grounds regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty, as the statutory duty to inform about alternative sanctions applies only to ordinary proceedings.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation sentencing substitution procedural time limits legal qualification error sanzione sostitutiva sospensione di pena pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 545-bis, comma 1 cod. proc. pen.
pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie; che, in ogni caso, il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 20-bis cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023
Corte costituzionale, n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

posto da: RINALDO ALFREDO nato a TERMINI IMERESE il 10/08/1959 avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, per omessa valutazione e motivazione in ordine alla sussistenza di cause ostative alla concessione delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., la sentenza del 14 maggio 2025, con cui il GUP del Tribunale di Imperia ha applicato a Rinaldo Alfredo la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie; che, in ogni caso, il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (ex plurimis, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

D P.Q.MCosì deciso in Roma, il 13 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro Maria Andronio A Stasi E) p()e, 'TATA 1 O P) 2026 .54.11/IirS 3