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Ordinanza — n. 13186/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug trafficking minor status due to lack of procedural standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13186/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were already fully examined and rejected during the substantive trial phases. The defendant argued that the quantity of drugs and specific circumstances should have warranted a finding of minor drug trafficking, but the lower courts correctly assessed the overall evidence of professional involvement. Consequently, the court ruled that these arguments do not constitute a valid ground for review under the principle of double conformity.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already decided in the substantive judgment and do not offer new legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility double conformity principle drug trafficking minor status procedural standing review substantive judgment finality detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

/01/2000 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Russo Domenico Mario è stato condannato in primo e secondo grado, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto deteneva presso l'abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari, g 22 di cocaina e g 263 di hashish e marijuana; che l'imputato ha proposto ricorso per cessazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, e vizi della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi minore di cui al comma 5, per avere il giudicante ignorato le doglianze difensive che sollecitavano un giudizio complessivo sull'attività di spaccio, attribuendo valore dirimente a circostanze da sole incapaci di escludere tale riconoscimento, e in particolare:

1) il quantitativo dello stupefacente, compatibile con l'ipotesi del piccolo spaccio;

2) la presenza di 3 bilancini;

3) il fatto che il Russo fosse ristretto al momento del fatto in regime di detenzione domiciliare. Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e, inoltre, volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). che la Corte di merito ha logicamente operato la valutazione sull'attività complessiva dell'imputato, prendendo in esame gli stessi elementi indicati dalla difesa, tra cui il cospicuo quantitativo di hashish e la presenza di cocaina, la presenza di tre bilancini di precisione e quella di altre bustine per il confezionamento (pag. 4 del provvedimento); che la Corte ha evidenziato quindi, come anche la detenzione della cocaina, operata una valutazione complessiva del fatto, in relazione ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione, non possa essere inquadrata nel parametro della minore entità, trattandosi, all'evidenza, di un soggetto stabilmente e professionalmente inserito nel mondo dello spaccio; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 2procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M