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Ordinanza — n. 13184/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-documented legal violations regarding drug money confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13184/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the alleged violation of law regarding the confiscation of seized funds was neither deduced nor argued in the prior appeal proceedings. The defendant claimed the court erred in its reasoning on the money found during the drug possession activity, but the defense did not specifically contest the confiscation profile in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, assigning the procedural costs and a fine to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 36 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when the alleged violation of law was not deduced in the prior appeal, unless the party acted without fault in failing to raise it.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-documented legal violation drug money confiscation procedural fault requirement appellate review limitations traffico di cocaina confisca dei proventi di reato commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 36 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 240-bis cod. pen.
Art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 240-bis cod. pen
5,21 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 11 dosi e cedeva a terze persone non identificate altra sostanza stupefacente per un valore pari ad euro 635; con la recidiva reiterata infraquinquennale; che il Tribunale ha altresì disposto, ai sensi del combinato degli artt. 240-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSU MANUEL nato a CAGLIARI il 24/09/1992 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Cossu Manuel è stato condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 1, giorni 20 di reclusione ed euro 2200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto deteneva gr. 5,21 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 11 dosi e cedeva a terze persone non identificate altra sostanza stupefacente per un valore pari ad euro 635; con la recidiva reiterata infraquinquennale; che il Tribunale ha altresì disposto, ai sensi del combinato degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di euro 6000,00, sequestrata all'imputato in occasione dell'arresto; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine all'erronea riconduzione del denaro rinvenuto alla contestata attività di detenzione di stupefacenti.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; che la difesa non contesta la corrispondenza tra i motivi di appello riportati nella sentenza impugnata e quelli effettivamente proposti e, in ogni caso, sia dalla sentenza sia dall'atto di appello, si evince che nessuna censura riguardava specificamente il profilo della confisca; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q P.Q.M