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Ordinanza — n. 13183/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating specific reasoning requirements under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13183/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were absolutely generic and merely referenced the contested text without specific legal or factual arguments. The appellant argued for nullity based on a lack of proper motivation, but the court found this violated Article 581 of the Criminal Procedure Code, which mandates specific reasons for every request. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. e) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, consisting only of critical references to the text of the decision without specifying the legal and factual reasons supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code lack of motivation Cassation requirements imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Considerato che il motivo è inammissibile perché si caratterizza per assoluta genericità, essendo sostanzialmente periodo di riferimenti critici al testo del provvedimento impugnato, e integra, perciò, la violazione dell'art. 581, comma 1, lettera d), cod.
Art. 591, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODESTO LORENZO nato a BARI il 26/07/2001 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Modesto Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 settembre 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 16 gennaio 2025, con la quale il giudice di primo grado lo aveva condannato alla pena di anni tre ed euro 20.000,00 di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un unico motivo di doglianza, si censura nullità della sentenza per vizio di motivazione.

Considerato che il motivo è inammissibile perché si caratterizza per assoluta genericità, essendo sostanzialmente periodo di riferimenti critici al testo del provvedimento impugnato, e integra, perciò, la violazione dell'art. 581, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., che nel dettare, in generale - quindi anche per il ricorso per cassazione - le regole a cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q. P.Q.MAlessandro Maria Andronio Aridi9H.a iStasi DEP()S ITAYA IN10 P 2O26 Fun, b 4 3