Italian Supreme Court dismisses appeal on drug possession, citing lack of merit and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for cocaine possession upheld by the Court of Appeal. The appellant argued that the sentencing balance violated legal standards and denied a specific mitigating circumstance, but the court found the lower court's reasoning sufficient regarding the defendant's recidivism and the significant profit derived from the drugs. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal challenging the balance of aggravating and mitigating circumstances is inadmissible in cassation if the lower court's reasoning is adequate, as such balancing is a matter of merit reserved to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
nato il 26/10/1975 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Bakkar Harrabi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente formula due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e all'art. 133 cod. pen. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. In ordine al primo motivo si osserva che la doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838;
Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale evidenziato la particolare pervicacia dell'imputato nella violazione della legge, tale da giustificare il riconoscimento della recidiva, peraltro già bilanciata in senso favorevole mediante la concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza. La Corte ha, in particolare, sottolineato che l'imputato è stato sorpreso a detenere illecitamente la sostanza stupefacente pochi mesi dopo il passaggio in giudicato di una precedente condanna, circostanza che dimostra una accresciuta pericolosità e una maggiore riprovevolezza della condotta.
In ordine al secondo motivo di ricorso la Corte ha ritenuto non irrisorio il profitto, trattandosi di dieci palline termosaldate di cocaina, di qualità particolarmente pura, idonea a ricavare 17 dosi medie singole, considerata la detenzione di una somma in contanti, provento di pregresse cessioni, non minimale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/02/2026 or Il Presidente CP'iPOSIT IN C.A. $3 OR 2026 ;;9 2