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Ordinanza — n. 13177/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction due to significant quantity and lack of statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13177/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed Mattia Mantiglia Carta's appeal against a conviction for possessing hashish and marijuana for resale. The court found the second-instance judgment properly weighed the substantial quantity of drugs, exceeding 3,000 average doses, against the statutory mitigation clause. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 co. 4 and 5 D.P.R. 309/90; The court must assess the significance of the drug quantity when denying statutory mitigation, and a conviction stands if the lower court's reasoning is complete and legally sound.

Parole chiave

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drug possession statutory mitigation hashish quantity Cassation appeal criminal conviction

Disposizioni normative citate

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Art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 73 D.P.R. 309/90
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: CARTA MANTIGLIA MATTIA nato a VENEZIA il 22/08/1988 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Mattia Mantiglia Carta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanze stupefacenti pari a 198 grammi di hashish e 152 grammi di marijuana, corrispondenti a oltre 3.000 dosi medie singole, con un principio attivo percentualmente elevato e ben superiore ai valori ponderali ritenuti dalla giurisprudenza maggioritaria sulla base della ricognizione statistica di un campione significativo di sentenze, in conformità a quanto previsto dall'art. 73, comma 5.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M