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Ordinanza — n. 13176/2026 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal filed after 2017 amendment is inadmissible due to lack of lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13176/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant after the 2017 amendment to the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of his conviction for drug possession, but the law now requires appeals to be submitted by a registered defense lawyer. Since the appeal lacked a lawyer's signature and no error in this procedural requirement was found, the court dismissed the request and ordered the payment of a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the 2017 amendment are inadmissible unless signed by a registered defense lawyer.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility defense lawyer signature requirement Code of Criminal Procedure 2017 drug possession conviction procedural fine imposition

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
I. 23-6-2017, n. 103
1, comma 63, I. 23-6-2017, n. 103, che ha modificato l'art.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: BOUZAR YOUSSEF nato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Youssef Bouzar ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento. Il ricorso, proposto il 03/09/2025, e quindi dopo il 3-8-2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23-6-2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M