Italian Supreme Court dismisses appeal for parking violation due to generic and unsupported grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were too generic and lacked substantive argumentation. The appellant, Ciro Arcone, challenged a conviction for illegal parking and access violation but failed to provide specific legal reasoning. Consequently, the court applied procedural rules to reject the appeal and ordered the appellant to pay a fine for the procedural failure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not contain specific arguments supporting the request for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: ARCONE CIRO nato a NAPOLI il 23/05/1969 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Ciro Arcone ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 7 co. 15 bis d.lgs. 285/92, per essere sorpreso nell'esercizio dell'attività di parcheggiatore ovvero di guardia macchine (capo A); per il reato di cui all'art. 10 co. 2 D.L. 14/17, per aver violato il provvedimento del Questore, regolarmente notificato, con il quale gli era imposto il divieto di accesso all'area del Comune di Napoli comprendente via del Vasto a Chìaia, luogo in cui si trovava l'imputato ( capo B).
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, senza in alcun modo formulare alcuna argomentazione a sostegno della richiesta. Il ricorso è pertanto inammissibile. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M