Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for lack of new facts and insufficient mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by two men convicted of possessing marijuana for resale. The court rejected arguments regarding insufficient motivation and denied generic mitigating circumstances due to the defendants' prior criminal record and the lack of positive elements. Consequently, the original conviction for holding over 42 grams of drug was upheld, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or grant new mitigating circumstances absent clear errors, requiring strict adherence to the lower court's reasoned findings on evidence and sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posti da: PESACANE MARIO nato a NAPOLI il 27/10/1994 PESACANE EMANUELE nato a NAPOLI il 04/09/1998 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Mario Pesacane e Emanuele Pesacane ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana.
I ricorrenti formulano due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamentano vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Il secondo motivo, concernente solo Pesacane Mario, concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. In ordine al primo motivo i ricorrenti, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che gli agenti di polizia giudiziaria accertavano la presenza di Pesacane Mario presso la propria abitazione, mentre altro personale, appostato in osservazione, vedeva qualcuno gettare dalla finestra del bagno un borsello. Il borsello, immediatamente recuperato, conteneva diverse bustine di cellophane con sostanza erbacea, risultata positiva al narcotest come marijuana, già suddivisa in dosi pronte per la cessione.
All'interno dell'abitazione erano presenti solo i due imputati. A seguito di perquisizione, venivano rinvenuti anche strumenti atti ad offendere e un rotolo di pellicola trasparente dello stesso tipo utilizzato per confezionare le dosi di sostanza trovate all'interno del borsello. La Corte ha quindi ritenuto provata la responsabilità di entrambi, escludendo l'uso personale in ragione del quantitativo (oltre 42 grammi di sostanza). In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per Pesacane Mario può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, evidenziando la gravità del reato e l'assenza di qualsiasi elemento concreto meritevole di positivo apprezzamento.
Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha rilevato che essa si discosta solo in misura moderata dal minimo edittale, e ha ritenuto congruo ed adeguato iltrattamento sanzionatorio in ragione della gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta e dal quantitativo di sostanza stupefacente detenuta. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M