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Ordinanza — n. 13170/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits evaluation not within the court's jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13170/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the trial court's factual assessment of drug trafficking intent and sentencing. The appellant argued for reduced penalties based on lack of evidence for addiction and personal circumstances, but the lower court relied on the quantity of drugs and lack of financial means to justify the conviction. Since these issues involve the evaluation of evidence and criminal personality, they fall outside the scope of cassation review under Italian procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they concern the evaluation of evidence, the reconstruction of facts, or the assessment of criminal personality, as these determinations are reserved to the court of first instance and are not subject to review in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal evaluation of evidence criminal personality assessment drug trafficking intent cassation jurisdiction limits

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
.// 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
.// 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: BORRELLI CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 05/02/1974 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Ciro Borrelli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno 1 e mesi 3 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla finalità di spaccio. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena. Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dall'assenza di qualsiasi documentazione idonea a comprovare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, nonché dal rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, pari a quasi 200 grammi. La Corte ha, inoltre, evidenziato che l'imputato non disponeva di entrate economiche tali da giustificare l'acquisto di una simile quantità per uso personale, ipotesi che, peraltro, non è stata neppure prospettata in modo concreto dal ricorrente. In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, peraltro recenti e per fatti analoghi, evidenziando negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico rilievo criminologico nel settore in disamina, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ovvero all'applicazione di una pena inferiore a quella inflitta. .// 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M