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Ordinanza — n. 13169/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing request due to inadmissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13169/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Antonio Antelmi and Francesco D'Addiego inadmissible regarding their sentencing requests. The defendants argued for acquittal but failed to raise permissible grounds such as lack of correlation between the request and the sentence or legal error in qualification. Consequently, the court ruled that their complaints were not allowed under the specific provisions governing appeals against sentencing requests.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against sentencing requests are inadmissible if they concern grounds other than the expression of the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal against sentencing request inadmissible grounds correlation between request and sentence legal qualification of facts penalty legality Cassazione ordinanza spese processuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 444 cod. proc. pen
I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posti da: ANTELMI ANTONIO nato a BARI il 19/08/1998 D'ADDIEGO FRANCESCO nato a BARI il 24/12/1994 avverso la sentenza del 24/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Francesco D'Addiego e Antonio Antelmi ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il giudice ha applicato ad Antelmi la pena di anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e a D'Addiego la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv cod. pen., 73 co. 1, 4 e 6 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, diverse sostanze stupefacenti tra cui marijuana e hashish.

I ricorrenti deducono, ciascuno con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento. I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame i ricorrenti lamentano il mancato proscioglimento. Quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà degli imputati stessi, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl consiglier estensore Il Presidente ia d- agro 26 Antpnell Fun41,z