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Ordinanza — n. 13168/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing request dismissed for inadmissibility due to improper grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13168/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing request inadmissible because the appellant raised no admissible grounds. The appellant challenged the lack of acquittal rather than issues such as the defendant's will, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing requests are limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty legality; appeals based on other grounds, such as the lack of acquittal, are inadmissible.

Parole chiave

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appeal against sentencing request inadmissibility of appeal improper grounds of appeal lack of acquittal legal qualification error

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: MOUSSADI MOHAMED nato il 04/07/2002 avverso la sentenza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Mohamed Moussadi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il giudice ha applicato la pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente lamenta il mancato proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.MtN •