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Ordinanza — n. 13167/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction citing lack of jurisdiction for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13167/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Bogdan Craciun Trif's appeal against his five-year prison sentence for cocaine possession. The appellant argued for a different factual interpretation of the evidence regarding the hidden drug stash in his vehicle, but the court found the lower courts' reasoning logical and based on clear trial findings. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible under procedural law, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or modify the assessment of aggravating circumstances when the lower courts' reasoning is logical and grounded in undisputed trial evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
Court of Cassation jurisdiction drug trafficking conviction cocaine possession penalty procedural inadmissibility aggravating circumstances assessment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90
Art. 80 co. 2 D.P.R. 309/90
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla contestata aggravante di cui all'art. 80 co. 2 D.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: TRIF CRACIUN BOGDAN nato il 28/01/1995 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Bogdan Craciun Trif ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla contestata aggravante di cui all'art. 80 co. 2 D.P.R. 309/90. Il ricorrente, riproponendo ie medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato di trasportare un ingente quantitativo di cocaina, essendo stati rinvenuti due doppi fondi ricavati nei longheroni dell'auto, sufficientemente capienti, accessibili tramite botole collocate nella parte posteriore dell'abitacolo, ove erano occultati 28 involucri contenenti complessivamente 28,700 kg di cocaina, di cui 25 kg di sostanza pura. Il giudice a quo ha quindi escluso, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che l'imputato potesse ignorare la presenza della droga di un cospicuo quantitativo di stupefacente nei vani appositamente predisposti, evidenziando la sofisticata modifica strutturale dell'autovettura.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M