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Ordinanza — n. 13166/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13166/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13166/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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AKIM nato il 16/11/1989 avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;AbdIelhakim Benomari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il giudice ha applicato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4, 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13166/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., con la quale il giudice ha applicato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4, 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen artt. 110 cod. pen art 129 cod. proc. pen art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
pen., con la quale il giudice ha applicato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'art 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

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Testo completo

AKIM nato il 16/11/1989 avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;AbdIelhakim Benomari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il giudice ha applicato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4, 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'art 129 cod. proc. pen. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta pertanto di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M