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Ordinanza — n. 13165/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing for drug possession due to procedural inadmissibility and lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13165/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeals filed by two defendants against a sentencing order for drug possession. One appeal was rejected because it was signed by a non-qualified individual, while the other was inadmissible as it failed to address the specific statutory grounds required for challenging a sentencing order upon request. Consequently, the court imposed a fine on the appellants for the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing orders upon request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty; appeals failing to meet these criteria are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal against sentencing order request for sentencing procedural inadmissibility drug possession offense statutory grounds requirement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso di Khallafi, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso di Khallafi, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posti da: KHALLAFI MUSTAPHA nato il 14/02/1984 HANID KAMAL nato il 18/07/1997 avverso la sentenza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Mustapha Khallafi e Kamal Hanid ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., con la quale il giudice ha applicato la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 co. 2 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, diverse sostanze stupefacenti tra cui eroina, cocaina e hashish.

In relazione al ricorso di Hanid, il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento. Khallafi lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. Quanto al ricorso di Hanid si osserva che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso di Khallafi, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M