Cassation appeal dismissed for generic grounds violating specific fact and law argumentation requirements under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Maura Digiuli's appeal against her conviction for cocaine possession, ruling the grounds were too generic. The appellant claimed a violation of the balancing test under Article 69 of the Criminal Procedure Code but offered no specific legal or factual arguments. The court found this failure to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code constituted a cause for inadmissibility under Article 591.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. c) e lett. d) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: DIGIULI MAURA nato a TERNI il 10/04/1940 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Maura Digiuli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alla pena di anni 3 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. peri. Il ricorso è generico. L'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M