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Ordinanza — n. 13163/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on cocaine trafficking conviction for lack of mitigating circumstances and continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13163/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Gianluca Mattia's appeal against his four-year prison sentence for cocaine trafficking. The court rejected the claim for a mitigating circumstance due to the large quantity of drugs and the non-occasional nature of the conduct. Furthermore, the court found no evidence of a continuous criminal design between the two offenses committed over seven months apart.

Regesto Legislator

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Art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90; Art. 81 co. 2 cod. pen.: The court must explicitly recognize statutory mitigating circumstances and verify concrete indicators of a continuous criminal design, rejecting presumptions based solely on the existence of multiple offenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
cocaine trafficking continuous criminal design mitigating circumstances Cassazione Roma drug quantity

Disposizioni normative citate

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Art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90
Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 art. 73 D.P.R.
Art. 81 co. 2 cod. pen.
In ordine al secondo motivo si osserva che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 73 D.P.R. 309/90
Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 art. 73 D.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha Mounir
pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha Mounir, Rv.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea
Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: MATTIA GIANLUCA nato a CASSINO il 10/05/1988 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Gianluca Mattia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 art. 73 D.P.R. 309/90. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine al diniego della continuazione. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che la censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina pari a complessivi 25,935 grammi netti, suddivisi in cinque involucri, con un contenuto di principio attivo pari a 21,606 grammi, con percentuale compresa tra l'81,6% e il 91,14%, idoneo al confezionamento di 143 dosi singole.

Ha, inoltre, valorizzato la qualità dello stupefacente, le modalità dell'attività di spaccio posta in essere mentre l'imputato si trovava agli arresti domiciliari, nonché la non occasionalità della condotta. In ordine al secondo motivo si osserva che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha Mounir, Rv. 284420).

Tale riconoscimento necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Al riguardo va infatti ricordato che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ad es. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222), ed in proposito il percorso argomentativo della sentenza impugnata non soffre censura valorizzabile in questa sede. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che non può presumersi l'esistenza di un'unica progettazione criminosa tra due fatti commessi a distanza di oltre sette mesi l'uno dall'altro, peraltro realizzati in contesti ambientali differenti.

Ha inoltre rilevato che dalla sentenza impugnata non emergono elementi idonei a dimostrare un collegamento, neppure sotto il profilo psicologico, tra i due reati. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 1 idel 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M