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Ordinanza — n. 13158/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the filing lawyer was not specially qualified to appear before the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13158/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing attorney, Attilio Panagrosso, was not listed in the special roster of lawyers qualified to appear before the court at the time of filing. Although the appeal was lodged in 2022, the lawyer only obtained qualification in March 2025, violating the strict formal requirements for higher jurisdiction representation. Consequently, the court ordered the appellants to pay a reduced fine of 3,000 euros for the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal are signed by a lawyer not enrolled in the special roster of advocates qualified to appear before the court, regardless of whether the appeal was converted from an erroneous appeal.

Parole chiave

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special lawyer roster Cassation qualification inadmissible appeal procedural formalities unqualified counsel criminal procedure law specialist advocates

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Art. 613 cod. proc. pen.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
artt. 110 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.

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Testo completo

posti da: NAPOLITANO ANTONIO nato a NAPOLI il 16/11/1959 IOVINO MARIA TERESA nato a SAVIANO il 06/06/1961 avverso la sentenza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Antonio Napolitano e Maria Teresa Iovino ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale li ha condannati alla pena di euro 5.000 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 co. 2 d.lgs. 152/06, per aver depositato in modo incontrollato circa 30 mc di rifiuti costituiti da scarti alimentari, rifiuti legnosi, plastiche e materiali ferrosi.

I ricorrenti deducono due motivi di ricorso. Con il primo lamentano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Con il secondo motivo lamentano il diniego dell'attenuante di cui all'arto 131 bis cod. pen. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Attilio Panagrosso, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, è abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione dal 17/ 03/ 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 30/ 05/ 2022 e dunque, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M