Italian court dismisses appeal against drug conviction for resisting police and holding large marijuana quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Francesco Farina's appeal against his conviction for resisting police officers and possessing a large quantity of marijuana. The court held that the lower court's findings on the subjective intent to resist and the calculation of drug weight were legally sound and not subject to review. Consequently, the appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Farina was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 73, 80 D.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation reviews only legal errors, not factual assessments; appeals challenging the sufficiency of evidence or the judge's evaluation of subjective intent regarding drug possession or resistance to law enforcement are inadmissible if supported by adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: FARINA FRANCESCO nato a NUORO il 04/10/1969 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Francesco Farina ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, in relazione ai capi 1 e 2, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., per essersi opposto con violenza e minaccia all'App.
Di Meo (capo 1); per il reato di cui all'art. 73 co. 4 e 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana ( capo 2). Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo per il reato di cui al capo 1) e in ordine alla finalità di spaccio per il reato di cui al capo 2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità del reato di cui al capo 2) e all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 D.P.R. 309/90.
Con il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Quanto al primo motivo in relazione all'elemento soggettivo per il reato di cui al capo 1) si osserva che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato la condotta posta in essere dall'imputato nei confronti degli operanti, da lui ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni. L'imputato infatti, durante il controllo, nel cercare i documenti da esibire alle forze dell'ordine, si chiudeva all'interno dell'automobile e metteva in moto. Nonostante il tentativo dell'operante di aprire la portiera e di fermare il veicolo, intimandogli l'alt, il Farina ometteva di ottemperare, dandosi alla fuga, interrotta solo a causa dello squarcio dello pneumatico di un'auto di servizio, nonché un successivo tentativo di fuga a velocità sostenuta alla vista dei militari, nei pressi dell'azienda agricola di famiglia.
Alla luce di tali elementi, la Corte d'appello ha ritenuto evidente la volontà dell'imputato di opporsi attivamente alle forze dell'ordine, con una condotta connotata da violenza e non frutto di impulso irrefrenabile, ma espressione di una scelta consapevole e intenzionalmente oppositiva. Quanto alla finalità di spaccio per il reato di cui al capo 2) si osserva che la predetta censura non è stata dedotta in appello. La doglianza è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La second doglianza riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione". (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, ROVINELLI GIULIO, Rv, 27697001).
Nel caso di specie, con riferimento alle operazioni di campionatura eseguite mediante il metodo della "quartatura", la Corte territoriale ha evidenziato che il prelievo era stato effettuato secondo criteri idonei a garantire omogeneità 1e rappresentatività del campione; che ogni confezione era stata previamente pesata (al lordo e al netto della tara); che il contenuto di ciascun sacco era stato più volte mescolato e successivamente suddiviso in porzioni fino a ottenere campioni definitivi adeguati, anch'essi pesati, che la relazione tecnica del RIS ha poi indicato il peso netto dei reperti, la tipologia del materiale e la percentuale di principio attivo.
In ogni caso, la Corte ha affermato che il quantitativo complessivo accertato, pari a 136.515 grammi, corrispondenti a oltre un milione di dosi medie, risultava talmente elevato che, anche considerando il peso indicato nel verbale di campionatura, sarebbe comunque stato ampiamente superiore ai 2.000 grammi, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. In ordine al terzo motivo, quanto alle attenuanti generiche si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato il dato ponderale, la tipologia della sostanza, le modalità di esecuzione del fatto e la recidività della condotta, ritenendo che tali elementi non potessero essere apprezzati positivamente ai fini della concessione del beneficio richiesto. La Corte ha, inoltre, sottolineato la preoccupante personalità dell'imputato, già gravato da precedenti specifici, quale ulteriore indice ostativo alla concessione del beneficio. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'attenuante in esame, rilevando sia il non trascurabile profitto potenzialmente derivante dalla coltivazione della sostanza stupefacente, sia le modalità complessive della condotta, ritenute non tali da giustificare un trattamento più favorevole.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MP Il consigliere estens re Il Presidente Mai Beatri r» Antonella Stasi liti ottc AP 2026 fl Fu;32;on3- Mint Samii