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Ordinanza — n. 13153/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to agreed plea bargain waiving legal qualification objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13153/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendants had previously agreed to a specific sentencing range in a plea bargain. The defendants argued for acquittal based on legal qualification errors, but the court held that such agreements bind the parties to the agreed legal characterization. Consequently, the court ruled that any objection to the legal qualification was waived by the initial settlement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An agreement on the final penalty between prosecution and defense constitutes a binding commitment that precludes raising objections regarding the legal qualification of the facts in subsequent cassation proceedings, except for illegal sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain legal qualification inadmissible appeal waiver of objections sentencing agreement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
artt. 110 cod. pen
pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati alla pena di anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posti da: PRODAN IOSIF IOAN nato il 25/08/1981 BOTIS RAZVAN MATEI nato il 31/12/1986 avverso la sentenza del 17/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Iosif Ioan Prodan e Razvan Matei Botis ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, a seguito di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati alla pena di anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 e 1 bis, 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Entrambi ì ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento. E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196) Infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.Mr DEP,. IN CA 10 IP 2026 li Furr„.:.e. Alte zue