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Ordinanza — n. 13147/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13147/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13147/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: ANZILLOTTA CARMINE nato a CASTROVILLARI il 18/09/1997 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Carmine Anzillotta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto grammi 48 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13147/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto grammi 48 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

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Testo completo

posto da: ANZILLOTTA CARMINE nato a CASTROVILLARI il 18/09/1997 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Carmine Anzillotta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto grammi 48 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente, pari a 29,3 grammi di cocaina da cui sono estraibili 119,7 dosi singole medie, e alla personalità del reo, il quale è gravata da un precedente specifico e ulteriori due precedenti, nonostante la sua giovane età.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M