Italian court dismisses request to transfer criminal trial due to alleged judge impartiality concerns.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared inadmissible a request by Guido Torelli to transfer his criminal trial from Bari to Lecce. Torelli argued that the presence of judicial offices within the building where the trial occurred compromised the judge's impartiality and the parties' freedom of decision. The court rejected this claim, ruling that the request lacked concrete facts proving a grave local situation affecting judicial neutrality, as it relied merely on speculation rather than objective evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 c.p.p.; Art. 48 c.p.p.: The request for transfer of proceedings due to a grave local situation is inadmissible if based solely on hypothetical risks or unproven suspicions without objective facts demonstrating a concrete danger to judicial impartiality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i rimessione proposta da: TORELLI GUIDO nato a ROMA il 11/08/1945 trasmessa con provvedimento del 25/11/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO;l •¦ OSSERVA rilevato che l'istanza proposta nell'interesse di Guido Torelli per i motivi ribaditi e sviluppati nella memoria depositata, posti a fondamento della richiesta di rimessione del processo all'AG di Lecce in luogo di quella di Bari, è inammissibile perché proposta per ragioni esulanti dalla cornice dell'art. 45 cod. proc. pen.; considerato che l'istante ravvisa una ineliminabile incompatibilità ambientale nella circostanza che il procedimento iscritto a suo carico e di altri per il reato di cui all'art. 356 cod. pen. abbia preso origine da una segnalazione del Tribunale di Bari del 7.11.2022 relativa alla caduta calcinacci, oggetto di valutazione anche della Conferenza Permanente della Corte di appello di Bari, composta dai vertici degli uffici distrettuali, anch'essa trasmessa alla locale Procura della Repubblica, nella quale si evidenziava la necessità di interventi coinvolgenti la responsabilità della proprietà e anche quelle del capo dell'Ufficio, quale datore di lavoro, e che, proprio la circostanza che nell'immobile abbiano sede l'Ufficio del Giudice di pace, l'archivio del Tribunale, la Procura generale e l'autorimessa di tutti gli Uffici giudiziari e che i datori di lavoro dei dipendenti che svolgono le loro mansioni in detti locali siano il Presidente del Tribunale, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, incidono sulla serenità di giudizio nella vicenda in esame, attesa la centralità della corretta manutenzione ordinaria da parte degli occupanti dei locali nel corso del tempo, la cui inosservanza ha inciso sulla necessità di interventi straordinari sull'immobile; rilevato che il ricorrente reputa che tale situazione incida sulla serenità del giudicante, il quale dovrebbe indirettamente valutare l'operato del dirigente del proprio ufficio o di altri dirigenti oltre all'attività investigativa della locale Procura, ma riconnette impropriamente al contesto ambientale la necessità di trasferire il processo in altra sede; considerato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii; ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro che i motivi di legittimo sospetto possono y )configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari, Rv. 229704); ritenuto che per costante orientamento giurisprudenziale la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, n.52976 del 07/10/2014, Riva F.i.r.e., Rv. 262298), mentre l'istante si limita a supporre la mancanza di serenità da parte del giudicante; ritenuto pacifico che «non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente» (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi e altri, Rv. 255375; da ultimo, Sez. 1, n. 39724, del 23/9/2021, n.m.); ritenuto, pertanto, che la richiesta deve ritenersi inammissibile perché proposta in assenza dei presupposti indicati dall'art. 45 cod. proc. pen., ma alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali. (Sez.
U, ordinanza n. 37824 del 10/07/2025, Buzzelli, Rv. 288732, che in motivazione evidenzia che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per tassazione). Consegue, invece, per il disposto dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalla istanza, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M