Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12999/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescribed requirements and manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12999/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the sentence's grading and the lack of prescription declaration, but the Court found the grading within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Furthermore, the appeal failed to meet the formal requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the Court from examining the substantive claim regarding prescription under Article 129.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; The appeal must comply with prescribed formal requirements and contain valid grounds; otherwise, the Court cannot examine substantive issues like prescription or sentence grading.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Article 581 c.p.p. manifestly unfounded prescription defense sentence grading discretion trasmissione di un atto processuale versamento dell'anticipo delle spese documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
articolo 581 cod. proc. pen
articolo 129 cod. proc. pen
pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 21 del 11.11.1994
Sez. U., n. 32 del 22.11.2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

igliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Dell'Isola, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena applicata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché ai fini della determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto alla data della pronuncia della sentenza - ovvero il 24 giugno 2025 - il termine non era decorso; lo stesso risulta infatti spirato il 27 novembre 2025, tuttavia secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 21 del 11.11.1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U., n. 32 del 22.11. 2000, D.L. Rv. 217266). ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M