Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances and specific statutory mitigation. The court rejects requests for maximum extension of leniency. The appeal is declared inadmissible due to lack of novelty and failure to meet admissibility thresholds. The court upholds the lower court's denial of enhanced mitigating circumstances. The decision emphasizes that judges need not consider every favorable element if decisive ones are addressed. The ruling confirms the finality of the first-instance judgment on sentencing. The appellant is ordered to pay court costs and fines. The legal principle affirms the sufficiency of partial reasoning in sentencing decisions. The court maintains that specific statutory mitigations require distinct justification beyond general arguments. The judgment reinforces the strict standards for appellate review of sentencing logic. The outcome is a dismissal of the appeal with costs awarded to the state.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the maximum extension of generic mitigating circumstances and a specific statutory mitigation under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected these claims as lacking novelty and failing to meet admissibility thresholds, noting the lower court's reasoning was sufficient and logical. Consequently, the decision upholds the original sentencing judgment without granting the requested leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new legal grounds or factual elements that could alter the sentencing logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a SIRACUSA il 16/08/1999 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriel Nonnari, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non supera la soglia di ammissibilità in quanto invoca una rivalutazione delle logiche valutazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); che, secondo il costante principio affermato da questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio dì motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen) nella sua massima estensione, è aspecifico, perché fondato su argomentazioni che ripropongono le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. P.Q.M