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Ordinanza — n. 12994/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of appeal issue coverage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12994/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the lower court's reasoning regarding extortion and attempted robbery. The court rejected these claims because the arguments merely repeated issues already thoroughly examined by the trial judge and because the new charge of attempted robbery was not properly raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 393 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings made by the trial judge, and appeals must strictly adhere to the issues raised during the appellate stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of appeal issue factual re-evaluation extortion charge attempted robbery court costs legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
NDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Constantin Istudor, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione posto alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
Art. 393 cod. pen.
207944); considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod.
art. 393 cod. pen
207944); considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art.
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Testo completo

NDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Constantin Istudor, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione posto alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen, non è consentito perché fondato su censure meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non scandite da una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; che, in particolare, la Corte di appello ha chiarito che il reperimento dei messaggi telefonici scritti corrobori la versione della persona offesa e renda del tutto verosimile che l'imputato abbia inteso non lasciare traccia di una richiesta che, oralmente, era stata rivolta in termini palesemente estorsivi (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non è consentito in quanto tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, chiarendo come l'atteggiamento della persona offesa, la quale si è rivolta spaventata alla polizia giudiziaria, nonché l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a metterne in dubbio la credibilità, restituiscano la prova della sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e del dolo dell'estorsione (si veda, in particolare, pag. 2); che, esula, invero, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi dì appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso per cassazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2026 Il Consigliere estensore S dra R cchi9ne DE -07 -r«TA IN C, 2026 FueL Marra 44