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Ordinanza — n. 12993/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12993/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12993/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: DALIPOVSKI SEVERDZAN nato il 19/11/1982 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Severdzan Dalipovski, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché ai fini della determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; considerato che, nel caso di specie, l'onere argomentativo gravante sul giudice è stato adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, valorizzando, in particolare, la personalità dell'imputato e la gravità della condotta protrattasi nel tempo (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12993/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; considerato che, nel caso di specie, l'onere argomentativo gravante sul giudice è stato adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, valorizzando, in particolare, la personalità dell'imputato e la gravità della condotta protrattasi nel tempo (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ritiro dell'autorizzazione revoca del brevetto autorizzazione susseguente revoca della decisione amministrativa notificazione tardiva disdetta della locazione commerciale
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Testo completo

posto da: DALIPOVSKI SEVERDZAN nato il 19/11/1982 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Severdzan Dalipovski, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché ai fini della determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; considerato che, nel caso di specie, l'onere argomentativo gravante sul giudice è stato adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, valorizzando, in particolare, la personalità dell'imputato e la gravità della condotta protrattasi nel tempo (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.M