Ordinanza — n. 12992/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALE nato a FOGGIA il 14/11/1988 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Preziosa, e le conclusione della parte civile "Allianz s.p.a", rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione posto alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 624, comma 2, cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, perché fondato su censure meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non scandite da una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; considerato che, in particolare, la Corte di appello ha chiarito come, ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di sinistro, prevista dal secondo comma dell'art. 624 cod. pen., si riferisca non solo all'ipotesi di incidente stradale, ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, idoneo a far sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di rivalsa o al risarcimento (si veda, in particolare, pag. 7); che, infine, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6 e 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Allianz s.p.a." che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge P.Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 12992/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624, comma 2, cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, perché fondato su censure meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non scandite da una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; considerato che, in particolare, la Corte di appello ha chiarito come, ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di sinistro, prevista dal secondo comma dell'art. 624 cod. pen., si riferisca non solo all'ipotesi di incidente stradale, ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, idoneo a far sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di rivalsa o al risarcimento (si veda, in particolare, pag. 7); che, infine, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6 e 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Allianz s.p.a." che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge P.Q.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
LE nato a FOGGIA il 14/11/1988 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Preziosa, e le conclusione della parte civile "Allianz s.p.a", rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione posto alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 624, comma 2, cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, perché fondato su censure meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non scandite da una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; considerato che, in particolare, la Corte di appello ha chiarito come, ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di sinistro, prevista dal secondo comma dell'art. 624 cod. pen., si riferisca non solo all'ipotesi di incidente stradale, ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, idoneo a far sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di rivalsa o al risarcimento (si veda, in particolare, pag. 7); che, infine, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6 e 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Allianz s.p.a." che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge P.Q.
P.Q.MFuz,2'.2