Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating lower court's factual findings on subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of subjective intent for attempted theft, claiming the reasoning was flawed. The court rejected this, noting that appellate courts are precluded from re-evaluating factual findings made by the court of appeal, which had correctly identified the appellant's voluntary absence and evasive behavior as evidence of intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the assessment of subjective intent established by the court of appeal, as such matters fall within the exclusive jurisdiction of the trial courts.
Parole chiave
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nato a ROMA il 07/01/1995 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gasperini Marco, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione posto a base della valutazione di sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha persuasivamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento rilevando (a) che il Gasperini si era volontariamente sottratto all'esame e, dunque, non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alle ragioni della detenzione, (b) che, in occasione del controllo, lo stesso si era allontanato frettolosamente: tali elementi giustificavano ampiamente il riconoscimento dell'elemento soggettivo necessario per confermare la responsabilità per la ricettazione contestata (pag. 2 della sentenza impugnata); che nessun vizio è riconoscibile nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui vengono espresse le ragioni a sostegno del rigetto dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., ovvero che la condotta oggetto di valutazione era di apprezzabile allarme sociale e che tale circostanza, unitamente al fatto che il ricorrente risultava gravato da numerosi e specifici precedenti, ostava al riconoscimento del beneficio invocato (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q P.Q.M