Ordinanza — n. 12985/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo il 07/02/1986 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Canzolino Sergio, rilevato che le contestazioni in ordine alla qualificazione giuridica della condotta - che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata come incauto acquisto - e alla motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo non superano la soglia di ammissibilità; tali doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648, comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 12985/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, nel caso in esame La Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che non fosse possibile accogliere la richiesta di riqualificazione del reato in quanto in capo al ricorrente era ravvisabile il dolo della ricettazione poiché - assente la prova della legittima detenzione derivante anche dalla inverosimiglianza della giustificazione fornita - non era emersa una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza illecita della res, ma era emersa invece la consapevolezza della provenienza delittuosa (pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che anche la doglianza relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuante prevista dall'art. 648, comma 4 cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o il 07/02/1986 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Canzolino Sergio, rilevato che le contestazioni in ordine alla qualificazione giuridica della condotta - che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata come incauto acquisto - e alla motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo non superano la soglia di ammissibilità; tali doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Invero, nel caso in esame La Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che non fosse possibile accogliere la richiesta di riqualificazione del reato in quanto in capo al ricorrente era ravvisabile il dolo della ricettazione poiché - assente la prova della legittima detenzione derivante anche dalla inverosimiglianza della giustificazione fornita - non era emersa una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza illecita della res, ma era emersa invece la consapevolezza della provenienza delittuosa (pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che anche la doglianza relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuante prevista dall'art. 648, comma 4 cod. pen.
è manifestamente infondata tenuto conto che la Corte d'appello ha ritenuto che i monili detenuti non avessero un valore irrisorio, con giudizio logico ed aderente alle emergenze processuali (pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Di P.Q.M