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Ordinanza — n. 12983/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12983/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a second-instance criminal judgment. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the evidentiary weight of tattoos and denied a statutory mitigating circumstance. The court rejected these claims, noting the appellate court provided persuasive reasoning regarding the timing of the tattoos and the moral damage required for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: An appeal challenging the reasoning of a second-instance judgment is inadmissible if the appellant fails to provide specific and decisive criticisms of the logical path supporting the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific criticism evidentiary weight assessment mitigating circumstance denial appellate reasoning review quantificazione del torto morale valore affettivo giudizio di valore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
3 della sentenza impugnata); rilevato che anche il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.
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Testo completo

to a ROMA il 26/05/1995 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giada Ciriciofolo, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, rilevato con i primi due motivi la ricorrente ha contestato la legittimità della motivazione relativa all'identificazione instando per una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza indicare e criticità decisive del percorso logico posto a sostegno della decisione di conferma della responsabilità; contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una persuasiva motivazione alla mancata indicazione degli "enormi" tatuaggi sul collo presentati dalla Ciriciofolo; la Corte ha, infatti, persuasivamente ritenuto - in mancanza di allegazioni contrarie - che tali tatuaggi fossero stati effettuati dopo la rapina; era per tale ragione che gli offesi avevano effettuato il riconoscimento indicando solo i tatuaggi risalenti, ovvero una collana sul collo ed una lacrima sul volto; la Corte di appello riteneva pertanto che, anche tenuto conto della concitazione generata dall'azione predatoria, le dichiarazioni ricognitive fossero pienamente credibili (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che anche il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.

4) cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità in quanto, con lo stesso, si propone una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali senza il confronto con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte sul punto contestato fondata sulla valorizzazione del danno morale cagionato, ostativo alla concessione del beneficio invocato (pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso - le cui ragioni sono state ribadite con memoria - debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M