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Ordinanza — n. 12982/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud as arguments are merely repetitive and fail to meet admissibility thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12982/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paolo Cangiano inadmissible due to the lack of new arguments beyond those already rejected by the lower court. The appellant argued for a different factual reconstruction of his alleged fraud, but the court found these claims to be mere repetitions of previously dismissed criticisms. Consequently, the court upheld the conviction for fraud under Article 640 of the Penal Code and ordered the appellant to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own reasoning for that of the trial court, rendering appeals based on a new factual reconstruction inadmissible when they merely reiterate prior rejected arguments.

Parole chiave

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fraud conviction admissibility threshold repetitive arguments factual reconstruction Court of Cassation limits distacco di lavoratori abbandono del posto di lavoro licenziamento o risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
216260); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto e non risulta la denunziata violazione di legge nell'applicazione dell'art. 640 cod. pen. (si veda, in particolare, pag.
art. 640 cod. pen
216260); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto e non risulta la denunziata violazione di legge nell'applicazione dell'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a NAPOLI il 08/02/1986 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Cangiano; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale si denuncia la violazione di legge in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente per il contestato delitto di truffa, non supera la soglia di ammissibilità in quanto non consentito; le doglianze si configurano come meramente reiterative di profili di censura già vagliati e congruamente disattesi con logiche argomentazioni dal giudice di merito e propongono una diversa ed inammissibile ricostruzione storica dei fatti, non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto e non risulta la denunziata violazione di legge nell'applicazione dell'art. 640 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, là dove la Corte ha rilevato che la condotta del Cangiano fosse senza dubbio ingannatoria poiché lo stesso, prima aveva mentito sulle tecniche del generatore, poi, incalzato dalla persona offesa, aveva provato ad evitare un secondo incontro con questa, avanzando scuse e rifiutandosi di consegnare di persona il millantato secondo generatore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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