Cassation court dismisses appeal against extortion conviction, rejecting claims of insufficient evidence and improper sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Perrulli inadmissible, rejecting all four grounds of protest. The court found that the lower court correctly identified the threatening conduct and that the defendant failed to prove his actions were solely for the victim's benefit. Furthermore, the court affirmed that sentencing discretion and the distinction between vexatious fraud and extortion fall within the trial judge's authority, making the cassation review of these points impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5; Art. 60, n. 1, lett. a) c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual reconstruction of the case or the exercise of the sentencing discretion by the court of first instance, as such matters are reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PERRULLI MICHELE nato a BARI il 11/06/1993 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Michele Perrulli; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione non è consentito poiché, da un lato, reitera profili di censura già puntualmente vagliati e disattesi con corrette ed approfondite argomentazioni giuridiche con le quali la difesa non si confronta, e, dall'altro, risulta proteso ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti instando per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove; invero come emerge dai passaggi argomentati riportati alle pagg. 4-7 la Corte ha persuasivamente spiegato che, nel caso di specie, la condotta minacciosa è consistita nella prospettazione alla vittima del fatto che, qualora non avesse consegnato la somma richiesta dai detentori delle chiavi, non ne avrebbe conseguito la restituzione; in secondo luogo, ha rilevato come il ricorrente non abbia allegato di aver agito al solo fine di perseguire l'interesse della vittima, risultando peraltro inverosimile che quest'ultima avesse spontaneamente consegnato trenta euro; osservato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione circa l'omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, oltre a non confrontarsi con la precisa motivazione fornita dalla Corte d'appello ed a sollecitare una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, oblitera il consolidato orientamento giurisprudenziale - pur richiamato dalla Corte territoriale - secondo cui la differenza tra la truffa c.d. vessatoria ed il reato di estorsione risiede nel fatto che, nella prima, la persona offesa non è coartata nella sua volontà ed il danno prospettato è possibile, eventuale e mai proveniente dall'agente, nel secondo, la prospettazione del pericolo reale di un accadimento è attribuibile direttamente od indirettamente all'agente ed è tale da non indurre in errore la vittima (si veda,Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492); in applicazione dei tali principi ermeneutici, di cui la Corte territoriale tiene conto, a pagina 8 dell'impugnata sentenza si spiegano le ragioni per cui il caso in esame non possa essere sussunto nella fattispecie della truffa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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