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Ordinanza — n. 12977/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12977/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12977/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: BRACCIANTE ROBERTO EMILIANO nato a SALERNO il 05/12/2002 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Roberto Emiliano Bracciante; osservato che l'unico motivo di doglianza con cui la difesa si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge circa il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza o minaccia perpetrata con l'uso di armi, non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico; che questa Corte ha statuito il principio secondo il quale «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12977/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi incendio intenzionale aggravato circostanze aggravanti o attenuanti prova facilitata porto abusivo di armi parità delle armi
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Testo completo

posto da: BRACCIANTE ROBERTO EMILIANO nato a SALERNO il 05/12/2002 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roberto Emiliano Bracciante; osservato che l'unico motivo di doglianza con cui la difesa si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge circa il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza o minaccia perpetrata con l'uso di armi, non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico; che questa Corte ha statuito il principio secondo il quale «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, nel caso in esame il ricorrente contestava in modo aspecifico il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante senza uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata; invero a pag. 2 della sentenza impugnata la Corte d'appello ha affermato afferma che i fotogrammi, non essendo abbastanza nitidi e vicini, non consentivano di escludere che l'imputato impugnasse qualcosa di corto né di smentire la netta affermazione del D'Amato secondo il quale l'aggressore "c'aveva un ferro in mano" come affermato dalla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Sandra,Recchione., Giova - :olli "- D5'7' ti i