Ordinanza — n. 12968/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa NAPOLI il 19/05/1985 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Gennaro Colucci; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata assunzione di una prova decisiva e del vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di truffa, non è consentito ed è manifestamente infondato; che detto motivo è teso ad ottenere, tramite la riproposizione di doglianze già motivatamente respinte in appello (si veda pag. 2 della motivazione, ove la Corte spiega che le attendibili dichiarazioni della p.o., la ricognizione fotografica operata dalla stessa e le constatazioni della p.g. sono elementi che costituiscono prove certe ed inconfutabili a carico dell'imputato, sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità), una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, finalizzato, invero, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12968/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della motivazione, ove la Corte spiega che le attendibili dichiarazioni della p.o., la ricognizione fotografica operata dalla stessa e le constatazioni della p.g. sono elementi che costituiscono prove certe ed inconfutabili a carico dell'imputato, sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità), una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, finalizzato, invero, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
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a NAPOLI il 19/05/1985 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gennaro Colucci; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata assunzione di una prova decisiva e del vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di truffa, non è consentito ed è manifestamente infondato; che detto motivo è teso ad ottenere, tramite la riproposizione di doglianze già motivatamente respinte in appello (si veda pag. 2 della motivazione, ove la Corte spiega che le attendibili dichiarazioni della p.o., la ricognizione fotografica operata dalla stessa e le constatazioni della p.g. sono elementi che costituiscono prove certe ed inconfutabili a carico dell'imputato, sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità), una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, finalizzato, invero, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, non è consentito ed è manifestamente infondato in quanto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); difatti, coerentemente con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello ha rilevato che non vi sono in atti elementi giustificativi di una mitigazione della pena, alla luce della callidità della condotta dell'imputato e dell'assenza di segni di resipiscenza da parte dello stesso, il quale non ha risarcito neanche parzialmente la p.o., nonostante i plurimi rinvii, nel corso del giudizio di primo grado, richiesti dalla difesa proprio a questo fine; reputato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non è consentito ed è manifestamente infondato; che, invero, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato (si veda pag. 3 della motivazione) in considerazione delle modalità del fatto, avendo il giudice di merito, conformemente alla legge, ai canonidella logica ed in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., manifestato il proprio convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. P.Q.M