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Ordinanza — n. 12964/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12964/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12964/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: HUDOROVIC OLIVIERO nato a RIMINI il 09/08/1960 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hudorovic Oliviero, rilevato che entrambi i motivi di ricorso - con i quali si contesta la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle dichiarazioni della parte civile ed il mancato riconoscimento del concorso anomalo - non supera una soglia di inammissibilità in quanto (a) da un lato reiterano doglianze già proposte con la prima impugnazione ed adeguatamente vagliate dalla Corte d'appello e (b) dall'altro instano per una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno della conferma di responsabilità; rilevato che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura sia nella parte in cui valuta l'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, peraltro confermate da quelle del Ceron Renzo (pag. 14), sia nella parte in cui esclude che possa essere ritenuto sussistente il concorso anomalo tenuto conto del decisivo apporto del ricorrente all'azione criminosa (pag.19); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12964/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 14), sia nella parte in cui esclude che possa essere ritenuto sussistente il concorso anomalo tenuto conto del decisivo apporto del ricorrente all'azione criminosa (pag.19); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Parole chiave

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calcolo del contributo causale corresponsabilità della vittima partecipazione al reato scemata imputabilità falsa dichiarazione della parte verdetto di colpevolezza
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Testo completo

posto da: HUDOROVIC OLIVIERO nato a RIMINI il 09/08/1960 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hudorovic Oliviero, rilevato che entrambi i motivi di ricorso - con i quali si contesta la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle dichiarazioni della parte civile ed il mancato riconoscimento del concorso anomalo - non supera una soglia di inammissibilità in quanto (a) da un lato reiterano doglianze già proposte con la prima impugnazione ed adeguatamente vagliate dalla Corte d'appello e (b) dall'altro instano per una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno della conferma di responsabilità; rilevato che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura sia nella parte in cui valuta l'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, peraltro confermate da quelle del Ceron Renzo (pag. 14), sia nella parte in cui esclude che possa essere ritenuto sussistente il concorso anomalo tenuto conto del decisivo apporto del ricorrente all'azione criminosa (pag.19); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t