Italian Supreme Court dismisses appeal for fraudulent insolvency due to improper challenge terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Massimiliano Cardone inadmissible. The appellant challenged the confirmation of his liability for fraudulent insolvency but formulated the grounds in terms not permitted by law. The court ruled that the appeal improperly sought a re-evaluation of evidence already examined and dismissed in the appellate court, which falls outside the scope of a cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it reiterates arguments already examined and dismissed in the appellate court without proposing a new legal issue or a re-evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a NAPOLI il 04/02/1972 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimiliano Cardone; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta la legittimità della conferma della responsabilità del ricorrente per il reato di insolvenza fraudolenta - risulta formulato in termini non consentiti dalla legge, poiché, reiterando profili di censura già dedotti in appello ed adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale prospetta una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6-7) facendo applicazione di corretti argomenti ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M