Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12962/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and general mitigating circumstances due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12962/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to re-evaluate evidence regarding the crime of receiving stolen goods. The appellant argued for a reassessment of phone records and the denial of general mitigating circumstances, but the lower court's reasoning was deemed logically sound and consistent with established jurisprudence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassazione lacks jurisdiction to re-evaluate evidence or deny general mitigating circumstances absent specific procedural violations, as the lower court's findings on prior criminal records and evidence sufficiency are binding.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism general mitigating circumstances evidence reassessment procedural inadmissibility Cassa delle ammende divieto di demolizione costruzioni non autorizzate modifica della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: DE SANTIS DONATELLO nato a TRICASE il 07/08/1973 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Donatello De Santis; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa si duole della legittimità della conferma della responsabilità per il delitto di ricettazione - non è consentito in quanto, oltre a reiterare profili di censura già prospettati in appello, sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie, sottratta al sindacato della Corte di cassazione; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-3, ove la Corte dettagliatamente rilevava le ragioni per le quali il costrutto accusatorio ed il contenuto dei tabulati telefonici fossero da considerarsi granitici nel senso della colpevolezza dell'imputato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di doglianza, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in considerazione dell'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); e che in applicazione di tali indicazioni ermeneutici la Corte di appello rilevava che, dalla consultazione del casellario giudiziale, risultassero diversi precedenti a carico dell'imputato, tra i quali più di uno per reati della stessa indole di quello contestato ed un precedente specifico (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente / Sandra 13ecchione Giov DrPtfY.3!TATA -9 2026