Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12938/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12938/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12938/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

TE di APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – in funzione diGiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da Nicola Pinto, volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante tre sentenze(sentenza del 17/11/2010 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dicondanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa, per il reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lecce il 26/06/2010; sentenza del27//06/2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, di condanna allapena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro cinquemila di multa, per i reati di cui agliartt. 610, 612, 582-585 cod. pen., 2 legge 02 ottobre 1967 n. 895, commessi in Lecce fino almarzo 2015 e in Giorgiloro il 09/06/2015; sentenza in data 11/10/2023 del Tribunale diLecce, di condanna alla pena di anni nove, mesi due e giorni venti di reclusione, per i reati dicui agli artt. 582-585, 416-bis.1 cod. pen., 73 e 74 T.U. stup., commessi in Leccerispettivamente in data 11/09/2019, dal settembre 2019 a giorno 08/04/2022, il 20/08/2019 eil 06/09/2019).2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 81 cod. pen, artt. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12938/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Nicola Pinto, con il patrocinio dell’avv. çadislao Massari,deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
pena per traffico di stupefacenti riscossione di pene pecuniarie recidiva nell'infrazione sanzioni penali dipendenza da sostanze stupefacenti revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 81 cod. pen
pen., avuto riguardo agli artt. 81 cod. pen.
artt. 125 cod. proc. pen
pen., nonchéviolazione degli artt. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TE di APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – in funzione diGiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da Nicola Pinto, volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante tre sentenze(sentenza del 17/11/2010 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dicondanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa, per il reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lecce il 26/06/2010; sentenza del27//06/2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, di condanna allapena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro cinquemila di multa, per i reati di cui agliartt. 610, 612, 582-585 cod. pen., 2 legge 02 ottobre 1967 n. 895, commessi in Lecce fino almarzo 2015 e in Giorgiloro il 09/06/2015; sentenza in data 11/10/2023 del Tribunale diLecce, di condanna alla pena di anni nove, mesi due e giorni venti di reclusione, per i reati dicui agli artt. 582-585, 416-bis.1 cod. pen., 73 e 74 T.U. stup., commessi in Leccerispettivamente in data 11/09/2019, dal settembre 2019 a giorno 08/04/2022, il 20/08/2019 eil 06/09/2019).2.

Ricorre per cassazione Nicola Pinto, con il patrocinio dell’avv. çadislao Massari,deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e)cod. proc. pen., avuto riguardo agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonchéviolazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.La difesa ha presentato memoria, riportandosi alle ragioni poste a fondamentodell’impugnazione principale e ribadendone la fondatezza.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, lacritica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni,operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI