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Ordinanza — n. 12937/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12937/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12937/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Catania in composizionemonocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione – ha disatteso l’istanza volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emessea carico di XXXXXXXXXXXXXX, commessi tra gli anni 2019 e 2021, ritenendo trattarsi difatti privi di una ideazione unitaria preventiva e, invece, frutto di distinte volizioniestemporanee, ossia sintomatici di una generica propensione del soggetto alla commissionedi fatti criminosi.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.Salvatore Pappalardo, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Ordinanza — n. 12937/2026 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc.pen., per erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per omessavalutazione dell’elemento della tossicodipendenza del soggetto.3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014 - dep. 03/12/2014 - Rv. 261490).

Parole chiave

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artt. 81 cod. pen art. 616 cod. proc. pen ART. 52 D.LGS.196/03

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
proc.pen., per erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

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Testo completo

Catania in composizionemonocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione – ha disatteso l’istanza volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emessea carico di XXXXXXXXXXXXXX, commessi tra gli anni 2019 e 2021, ritenendo trattarsi difatti privi di una ideazione unitaria preventiva e, invece, frutto di distinte volizioniestemporanee, ossia sintomatici di una generica propensione del soggetto alla commissionedi fatti criminosi.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.Salvatore Pappalardo, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc.pen., per erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per omessavalutazione dell’elemento della tossicodipendenza del soggetto.3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014 - dep. 03/12/2014 - Rv. 261490).

Nel caso di specie, il giudicedell’esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine all’insussistenza del medesimodisegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cui desumere una programmazioneunitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenzeoccasionali e contingenti.Il provvedimento avversato ha, in effetti, preso in considerazione lo stato ditossicodipendenza del soggetto, ma ha ritenuto che tale condizione non potesserappresentare elemento sufficiente per ritenere sussistente il vincolo della continuazione, inragione della mancanza degli altri indici c.d. rivelatori di un disegno unitario e, in particolare,stante la distanza temporale che separa la commissione dei diversi fatti e la naturaeterogenea dei vari fatti.4.

Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato, in quanto le doglianze,oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.