Ordinanza — n. 12935/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA23/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze hadichiarato inammissibile – per esser stato proposto senza la tempestiva indicazione deimotivi – il reclamo presentato da Vladimir Alonso Tupayachi Moscoso, avverso l’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza di Firenze del 17/07/2025, che aveva disatteso la richiesta diliberazione anticipata dinerente al semestre 18/12/2024-18/06/2025.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12935/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze hadichiarato inammissibile – per esser stato proposto senza la tempestiva indicazione deimotivi – il reclamo presentato da Vladimir Alonso Tupayachi Moscoso, avverso l’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza di Firenze del 17/07/2025, che aveva disatteso la richiesta diliberazione anticipata dinerente al semestre 18/12/2024-18/06/2025.2.
Parole chiave
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23/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze hadichiarato inammissibile – per esser stato proposto senza la tempestiva indicazione deimotivi – il reclamo presentato da Vladimir Alonso Tupayachi Moscoso, avverso l’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza di Firenze del 17/07/2025, che aveva disatteso la richiesta diliberazione anticipata dinerente al semestre 18/12/2024-18/06/2025.2.
Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell’avv. Paolo Migliorini,deducendo l’archiviazione del fatto – accaduto durante tale semestre - per il quale ilricorrente stesso era stato denunciato e l’aver questi sempre tenuto una regolare condottacarceraria.3. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile – e tale deve essere ritenuto l’odiernoricorso – in quanto privo dell’esposizione dei motivi atti a sorreggerlo. È infatti noto che -perché un motivo d'impugnazione possa considerarsi specifico, a pena d'inammissibilità - ènecessario che esso si concreti nella precisa esposizione della critica che si intendemuovere ad una specifica parte del provvedimento impugnato, nonché e soprattutto delleragioni su cui la critica stessa si fonda.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI