Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding criminal continuance bond.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Saverio Terlizzi inadmissible due to manifest unfoundedness. Terlizzi argued violations of Articles 81 and 671 of the Criminal Procedure Code concerning the continuity of crimes established in four prior judgments. The court ruled that the execution judge had already thoroughly analyzed the criminal facts and their proximate genesis, making any re-evaluation incompatible with the nature of a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A criminal appeal challenging the continuity of crimes is inadmissible if the execution judge has already conducted a comprehensive factual analysis, as re-evaluating such arguments contradicts the purpose of the legitimacy trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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l TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trani in composizionemonocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata daSaverio Terlizzi, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicatimediante quattro sentenze, rispettivamente emessa dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Trani e dal Tribunale stesso.2.
Ricorre per cassazione Saverio Terlizzi, tramite il difensore avv. Luigi Di Rella,deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., limitatamente allesentenze indicate sub 1) e sub 2) della richiesta (sentenza n. 1027/24 del Tribunale di Tranidel 09/04/2024 e sentenza n. 110/19 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diTrani del 05/03/2019).3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.
Sotto tale profilo, lacritica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni,operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI