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Ordinanza — n. 12930/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12930/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12930/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di appello di Perugia – in qualità diGiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da XXXXXXXXXXXXXX, voltaal riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante due sentenze(sentenza del Tribunale di Teramo del 24/07/2020, passata in giudicato in data 11/01/2021,di applicazione della pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro trecento di multa, peril reato di furto aggravato in abitazione, commesso in Pineto in data 03/07/2020; sentenzadella Corte di appello di Perugia del 12/03/2024, passata in giudicato in data 11/09/2024, dicondanna alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, per i reati – tra loro già unificati - di maltrattamenti, furto in abitazione, lesioni aggravate e tentata estorsione, commessi dadicembre 2020 ad aprile 2021 in Avezzano).2.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc.pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Ordinanza — n. 12930/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore avv. VincenzoRetico, deducendo cumulativamente la sussistenza dei vizi di violazione di legge e di difettomotivazionale, per esser stati trascurati gli elementi evidenziati nell’istanza, da ritenersisintomatici di una preventiva ideazione unitaria.La difesa ha presentato memoria, chiedendo non dichiararsi la sussistenza dicause d’inammissibilità rilevate in via preliminare e ribadendo la correttezza delleargomentazioni poste a fondamento dell’impugnazione principale.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto.

Parole chiave

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art. 616 cod. proc.pen ART. 52 D.LGS.196/03

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc.pen
ART. 52 D.LGS.196/03
proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

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Testo completo

di appello di Perugia – in qualità diGiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da XXXXXXXXXXXXXX, voltaal riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante due sentenze(sentenza del Tribunale di Teramo del 24/07/2020, passata in giudicato in data 11/01/2021,di applicazione della pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro trecento di multa, peril reato di furto aggravato in abitazione, commesso in Pineto in data 03/07/2020; sentenzadella Corte di appello di Perugia del 12/03/2024, passata in giudicato in data 11/09/2024, dicondanna alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, per i reati – tra loro già unificati - di maltrattamenti, furto in abitazione, lesioni aggravate e tentata estorsione, commessi dadicembre 2020 ad aprile 2021 in Avezzano).2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore avv. VincenzoRetico, deducendo cumulativamente la sussistenza dei vizi di violazione di legge e di difettomotivazionale, per esser stati trascurati gli elementi evidenziati nell’istanza, da ritenersisintomatici di una preventiva ideazione unitaria.La difesa ha presentato memoria, chiedendo non dichiararsi la sussistenza dicause d’inammissibilità rilevate in via preliminare e ribadendo la correttezza delleargomentazioni poste a fondamento dell’impugnazione principale.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.