Italian court dismisses appeal claiming separate sentencing for base and mafia aggravation bars prison benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's request to separate the base sentence from the mafia aggravation increase. The appellant argued this separation was necessary to access prison benefits, but the court relied on established precedent that splitting a single aggravated sentence is legally impermissible. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The court established that splitting a single aggravated sentence into base and aggravation components to facilitate access to prison benefits violates consolidated jurisprudence and is legally inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza a mezzo dellaquale Simone Prestanicola, condannato dalla medesima Corte territoriale alla pena di annitre di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., aveva chiesto discorporare la pena base da quella aggiunta a titolo di aumento per l’aggravante mafiosa,adducendo a sostegno come questa sia ostativa al riconoscimento dei benefici penitenziari esuscettibile di essere considerata separatamente in executivis.2. Ricorre per cassazione Simone Prestanicola, con il patrocinio dell’avv. DiegoBrancia, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen., perinosservanza o erronea applicazione della legge penale, quanto agli artt. 132 e 133 cod.pen., sostenendo la necessità di indicare la pena inerente al reato e, successivamente,l’entità dell’aumento per la circostanza aggravante, sussistendo, in caso contrario, limitazioniin sede di accesso ai benefici penitenziari.3. Il ricorso è da dichiarare inammissibile, in quanto – per giurisprudenzaconsolidata - è illegittimo il frazionamento, all'interno dello stesso reato aggravato, della penacomplessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla circostanzaaggravante (Sez. 1, n. 20508 del 18/04/2013, Val lelunga, Rv. 255948 – 01;
Sez. 1, n. 6622 del 23/01/2008, Corradini , Rv. 239368 – 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI